G.U. n. 64 del 15-03-08
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
DETERMINAZIONE 5 marzo
2008
Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e
forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI)
e determinazione dei costi della sicurezza.
(Determinazione n.
3/2008).
IL CONSIGLIO
Considerato in
fatto
Con la legge 3 agosto 2007, n. 123 recante «Misure in
tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per
il riassetto e la riforma della normativa in materia» e' stata introdotta la
necessita' di redigere, tra i documenti a corredo dell'appalto, un «documento
unico di valutazione dei rischi da interferenze» (di seguito DUVRI) ed e' stato
modificato l'art. 86 del codice degli appalti relativo al «criteri di
valutazione delle offerte anormalmente basse» soprattutto con riguardo
all'esclusione di ribassi d'asta per il costo relativo alla sicurezza.
Ai sensi dell'art. 1 di siffatta legge il Governo deve emanare entro
nove mesi dalla pubblicazione (avvenuta il 10 agosto 2007) uno o piu' decreti
legislativi per il «riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia
di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro».
La prima
novita' di rilievo operata dalla legge n. 123/2007 e' contenuta nell'art. 3,
comma 1, lettera a), il quale modifica l'art. 7, comma 3, del decreto
legislativo 16 settembre 1994, n. 626, riguardante il «miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro».
La
disposizione novellata prevede l'obbligo per il datore di lavoro committente di
promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore
attraverso l'elaborazione di un «documento unico di valutazione dei rischi»
(DUVRI), che indichi le misure adottate per l'eliminazione delle «interferenze».
La medesima disposizione aggiunge che «Tale documento e' allegato al contratto
d'appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai
rischi specifici propri dell'attivita' delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi».
Un'altra importante novita' e' stata introdotta
con l'art. 8 della legge n. 123/2007, che modifica il comma 3-bis dell'art. 86
del decreto legislativo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), che ora
prevede che «Nella predisposizione delle gare d'appalto e nella valutazione
dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori
pubblici, di servizi e forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare
che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro
e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificatamente
indicato e risultare congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei
lavori, dei servizi o delle forniture». Il citato art. 8, ha altresi' introdotto
un comma 3-ter dell'art. 86 del codice dei contratti pubblici: «Il costo
relativo alla sicurezza non puo' essere comunque soggetto a ribasso d'asta».
Dal delineato quadro normativo emerge, quindi, che i costi della
sicurezza - sia nel comparto dei lavori che in quello dei servizi e delle
forniture - devono essere dalla stazione appaltante adeguatamente valutati ed
indicati nei bandi; a loro volta le imprese dovranno nelle loro offerte indicare
i costi specifici connessi con la loro attivita'. Naturalmente, in sede di
verifica dell'anomalia di tali offerte, la stazione appaltante dovra' valutarne
la congruita' rispetto all'entita' e alle caratteristiche del lavoro, servizio o
fornitura. Viene, infine, normativamente escluso, anche in questo caso per
lavori, servizi e forniture data la natura generale del principio esposto
all'art. 86, comma 3-ter, che il costo della sicurezza sia suscettibile di
ribasso.
Considerata la rilevanza delle questioni e delle problematiche
gia' insorte nell'applicazione delle nuove disposizioni in materia di appalti di
servizi e forniture, l'Autorita' ha proceduto ad effettuare apposite audizioni
con i rappresentanti dell'ANCI - Associazione nazionale comuni italiani,
dell'UPI - Unione delle province d'Italia, di ITACA - Istituto per l'innovazione
e la trasparenza degli appalti e la compatibilita' ambientale, del Ministero del
lavoro e previdenza - Direzione generale per le politiche previdenziali, del
Ministero della solidarieta' sociale - Direzione generale della tutela cond.
lav., dell'ANCE - Direzione generale relazioni industriali e Direzione generale
sicurezza costruzioni, dell'ANIEM - Associazione nazionale imprese edili, della
CNA costruzioni - Conf. naz. artig. piccola e media impresa, della CONFAPI,
della CONFINDUSTRIA, dell'Associazione nazionale ingegneria della sicurezza,
della FILCA - CISL, della FILLEA - CGIL, dell'INAIL, dell'INPS, di ASSTRA -
Associazione trasporti, dell'ANAEPA, della FILCAMS - CGIL, della TUCS - UIL,
della FISASCT - CISL, della FENEAL - UIL.
In tali audizioni e' emersa
l'importanza della tematica sulla sicurezza e l'esigenza di un atto di indirizzo
dell'Autorita' che dia indicazioni utili alle stazioni appaltanti ed alle
imprese; sono stati, inoltre, forniti importanti contributi che hanno concorso a
chiarire alcuni aspetti della normativa in materia.
Ritenuto
in diritto
Le citate novita' introdotte dalla legge n. 123/2007
in materia di sicurezza creano difficolta' operative alle Stazioni appaltanti
con particolare riguardo al settore dei servizi e delle forniture, poiche', non
c'e', allo stato attuale, una normativa analoga a quella prevista per gli
appalti di lavori (decreto legislativo n. 494/1996 e decreto del Presidente
della Repubblica n. 222/2003), che dia indicazioni specifiche sia sulle
modalita' di redazione del DUVRI, sia sulle modalita' di valutazione dei
relativi costi.
Gli aspetti che si ritiene di dover chiarire riguardano
in particolare:
A. Esistenza di «interferenze» e il conseguente obbligo di
redazione del DUVRI;
B. Valutazione dei costi della sicurezza;
C. Costi
della sicurezza da non assoggettare a ribasso.
A. Esistenza
di «interferenze» e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI
Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall'obbligo, previsto
dal novellato art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 626/1994, del datore
di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra lo
stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi. Si tratta di un
documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare
indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli
alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri:
l'interferenza».
Si parla di interferenza nella circostanza in cui si
verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello
dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa
sede aziendale con contratti differenti.
In linea di principio, occorre
mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verra' espletato il
servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.
Le Stazioni appaltanti hanno come unico riferimento per la redazione del
DUVRI l'art. 7 del citato decreto legislativo n. 626/1994 riguardante i
contratti di appalto o contratti d'opera, che non fornisce indicazioni di
dettaglio sulle modalita' operative per la sua redazione.
Dal dettato
normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in
cui esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi
propri dell'attivita' delle singole imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato
l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di
provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al
minimo tali rischi.
In assenza di interferenze non occorre redigere il
DUVRI; tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara
(bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo degli oneri della sicurezza
e' pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione
dell'eventuale esistenza di interferenze e' stata comunque effettuata, anche se
solo per escluderne l'esistenza.
Per quanto riguarda la problematica
inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo si
possono considerare interferenti i seguenti rischi:
derivanti da
sovrapposizioni di piu' attivita' svolte da operatori di appaltatori diversi;
immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni
dell'appaltatore;
esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e'
previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici
dell'attivita' propria dell'appaltatore;
derivanti da modalita' di
esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino
pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attivita' appaltata).
Si rammenta che la circolare interpretativa del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale n. 24 del 14 novembre 2007 ha escluso dalla valutazione dei
rischi da interferenza le attivita' che, pur essendo parte del ciclo produttivo
aziendale, si svolgano in luoghi sottratti alla giuridica disponibilita' del
committente e, quindi, alla possibilita' per la Stazione Appaltante di svolgere
nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge.
Appare utile, in ogni caso,
precisare come taluni appalti di servizi o forniture si svolgono all'interno di
edifici pubblici ove e' presente un datore di lavoro che non e' committente
(scuole, mercati, musei, biblioteche). In tali fattispecie e' necessario che il
committente (in genere l'ente proprietario dell'edificio) si coordini con il
datore di lavoro del luogo ove si svolgera' materialmente la fornitura o il
servizio.
Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi
da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo,
ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno
ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario
titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti, gli
alunni ed anche il pubblico esterno.
Per gli appalti di seguito riportati e'
possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la
conseguente stima dei costi della sicurezza:
la mera fornitura senza
installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attivita' o procedure
suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio
la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con
l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano
di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito);
i servizi per i
quali non e' prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante,
intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa
per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
i servizi
di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante.
La citata circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha
poi chiarito che il DUVRI e' un documento «dinamico», per cui la valutazione dei
rischi effettuata prima dell'espletamento dell'appalto deve essere
necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l'intervento di
subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti a lavoratori
autonomi.
L'aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre
effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo
resesi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'appalto o allorche', in fase di
esecuzione del contratto, emerga la necessita' di un aggiornamento del
documento. Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del decreto
legislativo n. 494/1996, per i quali occorre redigere il Piano di sicurezza e
coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi
sono contenuti nel Piano di sicurezza e coordinamento e, quindi, in tale
evenienza non appare necessaria la redazione del DUVRI.
Infine, si fa
presente che il DUVRI e' un documento tecnico, che dovra' essere allegato al
contratto di appalto, poiche' l'appaltatore dovra' espletare le attivita' ivi
previste, volte alla eliminazione dei rischi. Pertanto, esso va considerato alla
stessa stregua delle specifiche tecniche (art. 68 del Codice contratti
pubblici), in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti, non deve
comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e deve,
quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara.
B. Valutazione dei costi della sicurezza
Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in
analogia agli appalti di lavori, si puo' far riferimento, in quanto compatibili,
alle misure di cui all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 222/2003 inserite nel DUVRI ed in particolare:
a) gli
apprestamenti (come ponteggi, trabattelli, etc.);
b) le misure preventive e
protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari
per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
c)
gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche,
degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti
o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di
lavoro committente);
d) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come
segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
e) le procedure
previste per specifici motivi di sicurezza;
f) gli eventuali interventi
finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti;
g) le misure di coordinamento relative
all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi
di protezione collettiva.
La stima dei costi dovra' essere congrua,
analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati,
oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o
sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un
elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovra' essere
effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da
indagini di mercato.
Si precisa che anche nell'ipotesi di subappalto gli
oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno
evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d'asta nel relativo
contratto tra aggiudicataria e subappaltatore. In tal caso, inoltre, il
direttore dell'esecuzione e' tenuto a verificare che l'appaltatore committente
corrisponda i costi della sicurezza anche all'impresa subappaltatrice.
Potrebbe, infine, verificarsi la situazione in cui e' prevista la
possibilita' per gli offerenti di presentare varianti, quando il criterio di
aggiudicazione della gara e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa
(art. 76 del Codice dei contratti pubblici) o quando emerge la necessita' di
modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute esigenze
di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice
(art. 114 del Codice dei contratti pubblici). In tali casi si potrebbe
verificare la necessita' di modificare il DUVRI, attivita' che puo' comportare
una rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza. Al riguardo, si
palesa l'opportunita' da parte della stazione appaltante di prevedere tra le
somme a disposizione una voce relativa ad imprevisti a cui poter attingere anche
in tale evenienza.
Non e' da escludere, infine, che nella fase di
cooperazione e coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare
al contratto emerga la necessita' di apportare modifiche al documento gia' posto
a base d'appalto.
In analogia a quanto previsto dall'art. 131 del codice,
relativamente ai lavori, puo', quindi, prevedersi in tale fase la possibilita'
per l'appaltatore di presentare proposte integrative al DUVRI, proposte che
naturalmente dovranno rappresentare oggetto di attenta valutazione da parte
delle stazioni appaltanti. L'art. 131, comma 2, lettera a) del codice prevede
infatti che entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della
consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario puo' presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici eventuali proposte integrative del piano di
sicurezza e di coordinamento.
Si evidenzia, quindi, l'opportunita' di
inserire nel capitolato d'oneri una apposita dicitura, la quale indichi che il
committente ha redatto (o non ha redatto) il DUVRI e che tale documento potra'
essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'esecutore del
contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo
incidenti sulle modalita' realizzative; tale documento potra', inoltre, essere
integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro trenta giorni
dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.
C. Costi della sicurezza da non assoggettare a
ribasso
In merito al novellato art. 86, comma 3-bis del Codice
dei contratti pubblici, occorre chiarire se i costi della sicurezza non
assoggettabili a ribasso siano soltanto quelli relativi alle misure preventive e
protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza
oppure siano tutti i costi riguardanti l'applicazione delle misure di sicurezza,
ivi compresi quelli a carico dell'impresa connessi ai rischi relativi alle
proprie attivita'.
Per risolvere questa problematica e' necessario
considerare che le modifiche all'art. 86 del Codice dei contratti pubblici si
collocano nell'ambito dei «criteri di valutazione delle offerte anormalmente
basse», come recita espressamente la titolazione della disposizione citata. In
quest'ottica, il legislatore ha chiesto alla stazione appaltante di valutare,
nella verifica della congruita' delle offerte, che il valore economico sia
adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla
sicurezza. Quest'ultimo costo, pertanto, deve essere specificamente indicato e
risultare congruo rispetto all'entita' e alle caratteristiche dei lavori,
servizi e forniture. D'altro canto anche l'art. 87, comma 4, allo stesso
riguardo del Codice dei contratti pubblici precisa che «Nella valutazione
dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla
sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare
congrui rispetto all'entita' e caratteristiche dei servizi e delle forniture».
Va inoltre considerato che la piu' volte citata Circolare del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale ha precisato che «.., per tutti gli altri
rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo per ciascuna
impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di
provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o
ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attivita' svolta».
Infine,
occorre rilevare che i rischi dell'attivita' svolta da ciascuna impresa sono
noti alla stessa in maniera puntuale, mentre non e' possibile per la stazione
appaltante conoscere le diverse realta' organizzative delle imprese che si
aggiudicheranno il servizio o la fornitura, realta' cui sono strettamente
connessi i rischi delle relative attivita'.
Sulla base di quanto sopra
discende che:
1) per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio
dell'attivita' svolta da ciascuna impresa, resta immutato l'obbligo per la
stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere
all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i
rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare,
in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui
rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato;
2) per quanto
riguarda i costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da
interferenze, essi vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono
soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono
oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla
stazione appaltante.
Rispetto alla valutazione dei costi a carico delle
imprese di cui al precedente punto 1), si sottolinea che la stessa deve essere
effettuata anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte
anomale (ad esempio per l'affidamento mediante procedura negoziata).
Conclusioni
Alla luce delle precedenti
considerazioni l'Autorita' ritiene che:
A. per gli appalti di seguito
riportati e' possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e
la conseguente stima dei costi della sicurezza:
a) la mera fornitura senza
installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attivita' o procedure
suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio
la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri;
b)
i servizi per i quali non e' prevista l'esecuzione all'interno della stazione
appaltante, intendendo per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione
dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei
propri uffici;
c) i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati
presso la stazione appaltante.
B. Sono quantificabili come costi della
sicurezza da interferenze le misure, in quanto compatibili, di cui all'art. 7,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 previste nel
DUVRI, richiamate in precedenza.
C. Per i costi della sicurezza
afferenti all'esercizio dell'attivita' svolta da ciascuna impresa, resta
immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di
valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare
o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la
quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli
stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. I
costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze
vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso.
In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna
verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione
appaltante.